L’ABC del diritto d'autore utile al settore informatico

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Le opere protette

Caratteri generali dell’opera dell’ingegno

La legge sul diritto d'autore protegge la forma espressiva dell'attività intellettuale creativa e originale, cioè le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.[1].

"Il diritto d'autore tutela la forma espressiva dell'opera dell'ingegno, ma non si estende, specie per quanto attiene alle opere di carattere scientifico, al contenuto e agli insegnamenti che attraverso l'opera possono essere impartiti, cosicché la esclusività cade solo sull'espressione del discorso scientifico, ma non pure sul contenuto intellettuale intrinseco dell'opera"
(Cass., 1 febbraio 1969, n. 210).

Comunque né l'art. 2575 c.c. né l'art. 1 lda contengono una espressa definizione di « opera protetta », in maniera del tutto simile alla scelta adottata nella Convenzione dell'Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

La creatività non è solo espressione di genialità o soggettività dell'autore nell'opera, poiché sarebbe in contrasto con la tendenza da tempo affermatasi di estendere la tutela ad ogni opera che si presenti come apporto originale rispetto al preesistente patrimonio intellettuale[2], così da escludere dalla tutelabilità tutte le opere realizzate in fasi successive sfruttando in modo parassitario quelle originarie.
Non è chiaramente plausibile il plagio per l’avvalersi di parti irrisorie di opere preesistenti, anche se tutelabili nell'ambito della proprietà intellettuale. Considerando, ad esempio, il caso oggetto della sentenza Trib. Milano, 16 gennaio 2006[3] si evidenzia che la ripresa di una breve parte del tema poetico del testo di un brano musicale precedentemente composto risulta insuscettibile di appro-priazione illecita perché facente parte del comune patrimonio linguistico.

L'orientamento dominante ricerca la creatività necessaria ai fini della tutela del diritto d'autore non solamente fra le idee in quanto tali, intendendo le informazioni contenute all'interno di un'opera. La Cassazione, nella sentenza 23 novembre 2005 n. 24594[4], ha sottolineato come il giudicante debba qualificare un'opera portata alla sua attenzione quale opere dell'ingegno di carattere creativo, ancor prima di procedere alla verifica delle eventuali violazioni di legge; il tutto seguendo la logica dei principi generali del diritto processuale civile che vedono il giudice quale unico titolare del compito di interpretare le norme giuridiche in applicazione al caso concreto, attribuendo l'esatta qualificazione giuridica di un bene o di una fattispecie concreta.

Una semplice idea non può meritare la tutela neanche se originale; a titolo esemplificativo la Cassazione ha negato la tutela ad un soggetto che riteneva di essere stato il primo ad aver pensato che la deviazione del corso di un fiume italiano avrebbe soddisfatto le necessità idriche regionali, ma senza aver indicato la soluzione tecnica concreta. Analogamente la Pret. Torino, 6 aprile 1992[5] negò la sussistenza di forma espressiva utile ai fini di protezione del diritto d'autore all'idea di utilizzare un vecchio veicolo, già utilizzato in una gara automobilistica dell'inizio del novecento, per rievocare quel preciso avvenimento. Il principio di non proteggibilità delle idee si rinviene, nel panorama extracomunitario, negli accordi TRIPs e nel WIPO Copyright Treaty,, a livello comunitario nella Direttiva sui programmi per elaboratore ed in quella sulle banche di dati, mentre a livello nazionale nell'art. 2 nn. 8 e 9 lda. Fra le varie classificazioni delle idee non tutelabili si rinviene anche la distinzione fra le « ideas as concept » (per es. l'organizzazione di concorsi televisivi), le « ideas as solutions » (per es. i metodi matematici), le « ideas as building blocks » (per es le componenti iniziali di un'opera ancora da creare)[6].

Le idee possono indifferentemente essere frutto dell'immaginario dell'autore oppure essere già di pubblico dominio, come avvenimenti storici, fatti di cronaca o la situazione geografica di cui nella sentenza App. Torino, 7 aprile 2006, in Dir. aut., 2006, p. 565, qui di seguito[7].

motivi della decisione. — 1. Con i primi due motivi di gravame l'ap¬pellante deduce che, in generale, uno stradario può essere tutelabile a norma della L.a., e che in concreto la riproduzione effettuata nel depliant in questione lede il diritto dell'appellante.
La giurisprudenza formatasi su questioni similari, quali — ad esempio — cataloghi merci, calendari, liste di vario genere, dimostra che an¬che un'opera che contenga notizie note è protetta quando la relativa esposizione abbia caratteri apprezzabili di creatività, consistenti nella sistemazione ed organizzazione in base a criteri dotati di una certa originalità, la quale, a sua volta, attiene alla forma di estrinsecazione e non al contenuto (richiama al riguardo, Cass. n. 7397/90).
Nel caso in esame, prosegue l'appellante, quello realizzato dal M. è il solo stradario di Torino che comprenda l'intera area collinare; che rechi ingrandimenti delle vie in misura maggiore rispetto agli edifici, per agevolarne la leggibilità; che evidenzi la separazione tra viali e controviali, con indicazione dei varchi carrai nelle barriere che dividono gli uni dagli altri; che evidenzi tutti i luoghi di interesse pubblico; che contenga l'ubicazione degli uffici postali e di tutte le piazzole riservate ai taxi; che mostri in corrispondenza di ogni impianto sportivo le attività ivi praticate. Tutti questi elementi, non considerati dal Tribunale, smentiscono la ritenuta assenza di fattori individualizzanti, perché l'originalità dell'opera è ravvisabile proprio in ciò, che gli altri stradari pubblicati fino al 1997 erano privi di tali indicazioni e notizie peculiari.
Inconsistenti, per contro, sono i motivi che hanno indotto il Tribunale ad escludere, poi, che, ove anche esistente, il diritto in questione sarebbe stato leso. La minor dimensione della parte riprodotta non ha rilievo, poiché un'opera dell'ingegno va tutelata in sé, indipendentemente da come sia stata ricopiata; come pure l'assenza del colore, poiché aderendo alla tesi del Tribunale la tutela offerta dal diritto d'autore sarebbe so¬stanzialmente svuotata di ogni efficacia; così, francamente irrilevante ap¬pare l'inserimento nella locandina di elementi ulteriori, fra i quali l'ubi¬cazione del ristorante del Renes, perché le informazioni aggiunte non in¬cidono in maniera decisiva sulla pianta, siccome dirette esclusivamente a evidenziare la vicinanza del ristorante a tre dei luoghi in cui abitualmente si tengono congressi.
2. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro consecuzione logica, sono infondati.
2.1. Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 633/41 sul diritto d'autore sono protette le opere dell'ingegno che appartengono alla letteratura, alla mu¬sica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, purché suscettibili di esprimere un proprio tasso di creatività.
Sotto quest'ultimo aspetto è necessario ricordare che « in tema di di¬ritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle ca¬tegorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia ri-scontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel inondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia » (Cass. n. 5089/04).
Proprio perché detto requisito, nell'accezione appena premessa, non è di per sé escluso dalla rappresentazione di un nucleo ideologico-rappresentativo non nuovo, perché ciò non di meno nuove possono esserne le variabili concretizzazioni personali (sicché senz'altro irrilevante è il tasso d'inventiva intrinseca), va da sé, per converso, che un'opera riconducibile ai generi indicati nel citato art., per essere tutelabile deve evidenziare un sia pur minimo apporto di gratuità espressiva, riconoscibile dai terzi quale libera modalità esteriore dell'oggettività (reale o immaginaria) rap-presentata. Tale estrinsecazione, in altri termini, non deve essere stretta¬mente necessitata né dalla natura stessa dell'opera, né dall'uso tipico del prodotto economico in cui essa si sostanzia. Nell'un caso come nell'altro, l'opera si segnala per il suo maggiore o minore gradiente tecnico-utilita¬ristico, ma non già per l'ingegno personale e individualistico profuso, che distingue l'autore dal semplice produttore di beni.
Il problema definitorio si specifica e si articola ulteriormente nel caso di opere che consistano di una raccolta di dati di per sé noti o, ad ogni modo, acquisibili da chiunque mediante una banale attività conoscitiva, nel qual caso la novità dell'espressione, non potendo attingere la sua forza unicamente dalla somma delle informazioni radunate, deve reperire la propria dose di elaborazione personale e creativa nella sistemazione ed organizzazione degli elementi in base a criteri dotati di una qualche ori-ginalità, e non a stregua di semplici criteri alfabetici o cronologici (cfr. Cass. n. 7397/90, richiamata dalla stessa parte appellante).
2.2. L'opera della cui tutela ex lege n. 633/41 si questiona, consiste in una mappa cittadina (inserita quale parte a sé di una guida turistica), che costituisce un elaborato grafico avente contenuto tecnico (id est, non essenzialmente figurativo), struttura di raccolta e scopo di consultazione. Dato il carattere esemplificativo delle opere proteggibili (cfr., oltre alle pronunce già citate, anche Cass. penale n. 6469/95), dall'ambito della La. non può escludersi aprioristicamente (circostanza che, del resto, trova concordi parti e giudice di primo grado) la grafica di natura tecnica, pur¬ché qualificata da un valore creativo aggiunto che si manifesti in un'originale scelta sistematico-organizzativa.
Ad avviso della Corte, tale requisito difetta nell'opera del M.
Quest'ultima, così come realizzata, non è altro che la trasposizione in mappa delle strade di Torino, con i relativi toponimi segnati sia sul grafico, sia nell'apposito elenco alfabetico delle vie (il cd. stradario). La sua sistematica per tavole, frutto del mero frazionamento in quadranti dell'intera pianta cittadina, non presenta alcuna originalità, essendo dettata unicamente dal vantaggio di una consultazione più maneggevole rispetto all'altro (e non meno noto) metodo della cartina unica ripiegata più volte su se stessa.
Gli elementi individualizzanti da cui l'appellante ritiene possa derivarsi la natura di opera dell'ingegno — indicazione dell'intera area collinare, ingrandimenti delle vie in misura maggiore rispetto agli edifici, separazione tra viali e controviali, luoghi di interesse pubblico, ecc. (ma si può aggiungere, per alcune tavole tra cui quella n. 37 di cui si discute, anche la segnalazione dei sensi di marcia per i veicoli) — sono frutto di pura e semplice rilevazione dello stato dei luoghi per come essi si pre¬sentano. La somma di tali dati marca la quantità delle informazioni offerte, e dunque l'utilità del prodotto commerciale, ma non contiene alcuna originalità di lettura o di ricerca che non dipenda dalla pura ripro¬duzione dell'esistente.
Si tratta, pertanto, di un prodotto che si può ipotizzare più completo di altri dello stesso genere, ma che appare privo di connotati seppur minimi di creatività.
2.2.1. Né tanto meno nell'opera si inseriscono elementi di tipo figurativo autonomamente valutabili ai fini in oggetto, come ad esempio un modo particolare di rappresentare determinati edifici (ad esempio quelli d'interesse storico-artistico) con veri e propri disegni, icone o sim¬boli non del tutto banali e comuni, che anzi di tali siti non vi è indica¬zione se non denominativa.
2.3. Deve, pertanto, escludersi, l'applicabilità nella specie della protezione accordata dalla legge sul diritto d'autore.
3. L'infondatezza delle censure esaminate assorbe ogni ulteriore que¬stione.
4. In conclusione l'appello è infondato e va respinto.
5. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante.

La natura stessa di un'opera dell'ingegno la fa appartenere al mondo dell'estetica in senso generale, attribuendo un ruolo rilevante alla forma espressiva (come si vedrà meglio accadere in tema di tutela dei programmi per elaboratore e delle banche dati). A questo proposito si avranno due lati del concetto di « forma » che ricomprende sia la «  forma esterna » che la « forma interna ».

La prima viene considerata quale elemento di un'opera immediatamente percepibile ai sensi umani e portata all'attenzione del mondo esteriore mediante uno dei mezzi espressivi (letteratura, musica, arti figurative, ecc...) elencati nei primi articoli della legge speciale. Tuttavia, una creazione artistica viene ad esistere partendo dall'idea più generale, per arrivare alla sua definizione finale attraverso una serie di passaggi intermedi, che possono avere, anche singolarmente, caratteristiche meritevoli di protezione.

Si tende pertanto a ricomprendere nell'ambito della tutela d'autore anche la « forma interna », così intendendosi il modo del tutto personale dell'autore di raggruppare, sviluppare ed intrec¬ciare idee, concetti e immagini da estrinsecare nella sua opera: il che è di immediata comprensione puntando l'occhio sulla trama di un racconto, l'organizzazione interna di un programma per elaboratore, la struttura di una banca dati. Il concetto di « forma interna » è così divenuto un altro modo per permettere di accordare tutela anche alla cosiddetta « idea elaborata ». Alcuni pongono l'accento sulla cosiddetta « individualità della rappresentazione dell'autore » basata sull'attenta ricerca dell'esistenza di varianti espressive. Quante più sono, tanto più non si avranno situazioni di contrasto con l'art. 21 della Costituzione per l'appropriabilità di forme espressive prive di numerose varianti.

Circa il requisito del « carattere creativo » è stato poi sostenuto che "l'atto creativo rappresenta l'unico modo per acquisire in via originaria non solamente i diritti cosiddetti morali, indis-solubilmente legati alla persona dell'autore, ma anche le facoltà ricomprese nel diritto di natura patrimoniale, pur se nella disciplina positiva a quest'ultimo specificamente dedicata il vincolo genetico non assume un ruolo altrettanto rilevante"[8].

È dunque la forma espressiva dal carattere creativo il presupposto per l’azionabilità della tutela secondo il diritto d'autore e non il fatto che l'opera rappresenti o meno idee o nozioni semplici, banali o già di dominio pubblico.

Algardi, Plagio letterario e il carattere creativo dell'opera, Milano, 1966, p 455 ss, “da una somiglianza vi può essere una presunzione di plagio, ma la tutela nei confronti della seconda opera sarà possibile soltanto nel caso in cui il plagio risulterà dimostrabile. Pertanto, se due autori, in via autonoma l'uno dall'altro, pervengono ad uno stesso risultato creativo, entrambi hanno diritto ad un'uguale tutela. Il caso viene delineato come una « coincidenza fortuita » che da’ vita non ad un'opera unica, ma a due opere ognuna delle quali costituisce una produzione autonoma dall'altra. Con il tempo si è visto in giurisprudenza il progressivo abbassamento della soglia oltre la quale si dichiara sussistente la creatività necessaria per ricorrere alla tutela del diritto d'autore, ritenendo sufficiente "un atto creativo anche minimo, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici già ricomprese nel patrimonio intellettuale delle persone aventi esperienza nella materia"[9].


Referenze:

  1. Art. 1, comma 1, legge 22 aprile 1941 n. 633 (G.U. 16 luglio 1941 n. 166) e analogamente dispone l’art. 2575 c.c.
  2. L. C. Ubertazzi, voce Diritto di autore, Introduzione, in Dig. IV, Sez. comm., 8). Come evidenziato anche nella sentenza Cass., 23 novembre 2005, n. 24594.
  3. in Dir. aut., 2006, p. 254.
  4. In Dir. aut., 2006, p. 2213 con nota di G. Mari.
  5. In Impresa, 1992, pag. 1768.
  6. Green, Copyright facts, Trustees of Indiana University Law Journal, 2003, 78, Ind., L.J., 919.
  7. In argomento Serpieri, Cartine geografiche e diritto d'autore, in Riv. Dir. ind., 2002, II, p. 321 a commento di pronuncia favorevole Ord. Trib. Monza, 15 maggio 2000, in AIDA, 2001, pag. 424; astrattamente favorevole Pret. Reggio Emilia, 17 agosto 1995, in AIDA, 1996, p. 578; Trib. Milano, 15 gennaio 1954, in Riv. Dir. ind., 1955, II, pag. 164; Trib. Cagliari, 28 novembre 2003, in Riv. Giur. Sarda, 2004, p. 825 ha considerato opera dell'ingegno autonoma sul versante espressivo – e quindi tutelabile del diritto d'autore - una guida escursionistica che rappresenta e di scrivere in modo originale e personale un itinerario già oggetto di precedenti scritti.
  8. AMMENDOLA, Diritto d'autore: Diritto materiale, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione commerciale, vol. IV, Torino, 1989, pag. 372.
  9. Angelini, Fotografia ed opera fotografica, in Contr. e impr., 1998, p. 276; Crugnola, Il requisito di creatività in materia di fotografia, in Dir. aut., 1994, p. 353.
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